Statuto

Statuto
della Fondazione

TITOLO 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1
Denominazione – Natura giuridica – Durata

1. La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, denominata anche FONDAZIONE CARICASTELLO, di seguito chiamata Fondazione, è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è disciplinata dalla Legge n. 461 del 23/12/1998, dal D. Lgs. n. 153 del 17/5/1999 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Città di Castello, fondata da un’associazione di privati cittadini e riconosciuta dal Governo Pontificio col rescritto del 10 febbraio 1855 e dal Governo Italiano con regio decreto del 13 aprile 1862 dalla quale con atto del 22 dicembre 1991 è stata scorporata l’azienda bancaria ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2
Sede ed ambito di attività

1. La Fondazione ha sede legale in Città di Castello.

2. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento e precisamente nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Montone, Citerna, Umbertide, Lisciano Niccone, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina, con particolare attenzione al territorio tifernate.

3. La Fondazione può operare anche al di fuori del territorio indicato al comma precedente e, per interventi ad alto contenuto culturale e/o sociale, anche al di fuori del territorio nazionale.

ART. 3
Scopi e settori di Intervento

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria attività nell’ambito dei settori ammessi indicati all’articolo 1, lettera c-bis, del D. Lgs 153/1999.

2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, periodicamente scelti dall’Organo di Indirizzo nell’ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. La Fondazione dà comunicazione all’Autorità di Vigilanza della scelta dei settori rilevanti e delle eventuali modificazioni; inoltre assicura adeguata pubblicità alla scelta dei settori effettuata.

ART. 4
Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione pluriennale mediante definizione di programmi e progetti d’intervento da realizzare e finanziare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività in forma di impresa o attraverso imprese ed enti strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori rilevanti. In tali imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.

3. Nel caso di esercizio diretto dell’attività di impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4. la Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

5. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

6. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

7. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 153/1999 o ad organismi nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

8. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

9. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché tale scopo rientri tra le finalità statutarie.

ART. 5
Regolamenti interni

1. L’attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da appositi regolamenti interni definiti in coerenza con le disposizioni del Protocollo d’intesa. I regolamenti, approvati dall’organo di indirizzo, recano i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2. Potranno essere emanati altri regolamenti che disciplinino altre branche di attività della Fondazione.

ART. 6
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa per:

  1. accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall’Autorità di Vigilanza;
  2. liberalità a qualsiasi titolo pervenute e destinate esplicitamente ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;
  3. riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall’organo di indirizzo al fine de meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, previa valutazione dell’Autorità di Vigilanza;

3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazioni relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio nei limiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 153/1999.

4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) del comma 2 non deve comunque pregiudicare l’effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

ART. 7
Gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un’adeguata pianificazione strategica.

2. La Fondazione nell’amministrare il patrimonio osserva criteri prudenziali di rischio, con il fine di conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L’esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% (dieci per cento) del patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.

3. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con modalità previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d’intesa.

4. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998. In quest’ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell’articolo 8, comma 1, lettera a, del D.Lgs n. 153/1999, e l’affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione della gestione

patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.

5. L’organo di indirizzo, nella definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, di cui alla lettera 1 del successivo articolo 32, si ispira al criterio della diversificazione del portafoglio per contenere la concentrazione del rischio e il livello del medesimo nel suo complesso. In ogni caso il patrimonio non può essere impiegato, pur finalizzata la gestione ad ottimizzare il risultato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore ad un terzo del totale dell’attivo della stato patrimoniale della Fondazione, e, ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale, è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi.

6. Le procedure per la gestione del patrimonio sono oggetto di apposito regolamento e sono sottoposte a regolare verifica circa l’adeguatezza e l’efficacia delle politiche di investimento. In ogni caso, la Fondazione osserva i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, del Protocollo d’intesa.

7. In materia di partecipazioni, la Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del Protocollo d’intesa.

ART. 8
Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto all’articolo 8 del D. Lgs 153/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine:

  1. spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e alla attività svolta dalla Fondazione;
  2. oneri fiscali;
  3. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;
  4. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 10, terzo comma, lettera b. del D. Lgs. 153/1999 ai settori rilevanti previsti dall’articolo 3 del presente statuto;
  5. altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall’Autorità di Vigilanza;
  6. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall’articolo 7, comma 3-bis, del D. Lgs. 153/1999. Nella nota integrativa del bilancio sono inserite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

3. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi ai dipendenti e dei compensi stabiliti secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

TITOLO SECONDO

ART. 9.
Organi

1. Sono organi della Fondazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. l’Organo di Indirizzo;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. il Presidente;
  5. il Collegio dei Revisori.

2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento al fine di assicurare, con la presenza anche del genere meno rappresentato, la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, per la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale indicati nello Statuto.

CAPO PRIMO
Disposizioni comuni

ART. 10
Ambito Applicativo

Le disposizioni di questo Capo si applicano agli organi della Fondazione di cui al precedente articolo 9, esclusa l’Assemblea dei Soci.

ART. 11
Requisiti generali di onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

  1. si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
  2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o dalla legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 13/3/1942 n. 267;
    • alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente – e comunque non oltre trenta giorni – assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun organo provvede alla verifica dei suddetti requisiti ed assume i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell’interessato.

ART. 12
Cause di incompatibilità

1. Non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo nella Fondazione:

    1. coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto;
    2. il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
    3. i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti ed affini fino al secondo grado incluso;
    4. coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
    5. i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo, gli assessori o consiglieri regionali o provinciali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, coloro che ricoprono la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale, di componente gli organi dei consorzi di enti locali, delle unioni di comuni, delle comunità montane o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni operanti nei

territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all’articolo 114 del D. Lgs 18 agosto 2000 n . 267 e successive modificazioni e integrazioni;

  1. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i segretari ed i direttori generali comunali, provinciali e regionali e i dirigenti degli enti di diretta emanazione comunale, provinciale o regionale;
  2. coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici e movimenti politici a livello nazionale o locale;
  3. coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o professionali stabili;
  4. chi ricopre funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, nonché chi assume o esercita cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o del suo gruppo;
  5. gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti o con i quali abbia rapporti di collaborazione stabile, esclusi le imprese e gli enti strumentali e quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione nei quali la Fondazione detenga una partecipazione qualificata;
  6. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.
  7. i soggetti che accettano candidature ad elezioni politiche e amministrative;
  8. coloro che sono cessati dalle cariche di cui alla lettera e) e i) o dalla condizione di cui alle lettere g) e n) da meno di anni quattro;

2. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Segretario Generale. Ferma restando la previsione di cui al successivo articolo 18, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade dal primo;

3. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro che abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica dell’Organo di Indirizzo se non è decorso almeno un anno dalla cessazione della carica negli organi predetti.

ART. 13
Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, che tuttavia lo ponga in conflitto con l’interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’organo di cui fa parte o all’organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l’organo di appartenenza o di riferimento si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione nel termine di giorni trenta; ciò accadrà anche per il caso in cui risulti omessa l’immediata comunicazione della situazione di conflitto.

ART. 14
Cause generali di sospensione dalle funzioni

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

  1. la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera c);
  2. l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 11, comma 3, con sentenza non definitiva;
  3. l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, della legge 31/5/1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;
  4. l’applicazione di misure cautelari personali.

2. Il componente dell’organo può richiedere la sospensione dalla proprie funzioni per un periodo di tempo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L’organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

ART. 15
Cause generali di decadenza

1. Decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell’organo di appartenenza, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall’articolo 12.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti.

3. i componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano, nonché delle cause di sospensione. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell’organo di appartenenza.

4. i componenti gli organi della Fondazione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’ufficio con deliberazione dell’organo di appartenenza.

ART. 16
Procedure generali per la verifica dei requisiti

1. Nella nomina dei componenti degli organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell’apposito regolamento.

2. L’Organo di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e le relative procedure.

3. Ferme restando le verifiche prescritte all’atto dell’insediamento, ciascuno organo collegiale procede con costante regolarità alla verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità e dell’inesistenza di cause di incompatibilità, decadenza o conflitto d’interesse, in capo ai rispettivi componenti ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

ART. 17
Indennità

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative, commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d’intesa.

2. Ai componenti l’Organo di Indirizzo e ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’organo oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni, purché documentate.

3. La misura della medaglia di presenza e dell’eventuale rimborso forfetario, nonché le modalità di erogazione, sono deliberate dall’Organo di Indirizzo con parere del Collegio dei Revisori.

4. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo la cui misura, nonché le modalità di erogazione, sono determinate dall’Organo di Indirizzo.

CAPO SECONDO
Assemblea

ART. 18
Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti che integrino le modalità di funzionamento. Di essa fanno parte coloro che acquistino la qualità di soci della Fondazione.

2. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell’Assemblea dei soci.

3. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

4. Il numero massimo dei soci è 115. Essi debbono avere la residenza o il domicilio in uno dei comuni indicati all’articolo 2. Durano in carica 10 anni dalla nomina e possono essere riconfermati per una sola volta. Coloro che sono soci alla data del 5 dicembre 2000 conservano tale qualità per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

5. Possono assumere la qualità di socio le persone fisiche di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, che diano o abbiano dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello delle professioni, del lavoro e della cultura e siano in possesso di esperienza, conoscenza e attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

6. In caso di nomina in un organo della Fondazione la qualità di socio rimane automaticamente sospesa per la durata della suddetta carica e il periodo consumato in tale organo non sarà computato ai fini del calcolo della durata del mandato di socio.

ART. 19
Acquisto della qualità di socio

1. La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell’Assemblea dei soci su proposta sottoscritta da almeno venti soci, comunicata al Presidente della Fondazione nel periodo 1 dicembre – 15 gennaio successivo di ogni anno.

2. Per essere eletto socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti in Assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

3. La votazione si effettua con scheda segreta.

4. La votazione viene effettuata sull’intera lista di candidati predisposta dal Presidente dell’Assemblea sulla base delle proposte pervenute come indicato al precedente comma 1.

5. Sono nominati soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo al ballottaggio fra i nominativi medesimi

ART. 20
Perdita della qualità di socio

1. Perdono la qualità di socio coloro che, in qualsiasi momento, non abbiano più i requisiti previsti dal presente statuto o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità e il prestigio della Fondazione.

2. La decadenza dalla carica è deliberata dal Collegio di Presidenza, così come la scadenza della carica.

3. La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni e di decorso del periodo di durata della carica.

4. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

ART. 21
Soci onorari

1. Possono essere nominati e iscritti nell’Albo dei soci onorari, con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Presidente della Fondazione, le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori dell’arte, della cultura, della scienza e dell’economia e abbiano legami col territorio dei comuni di cui all’articolo 2.

2. La votazione di nomina viene effettuata nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 19, commi 1, 2, e 3 dello statuto.

3. Dei soci onorari non si tiene conto ai fini del computo del numero massimo di soci di cui all’articolo 18.

4. I soci onorari partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee.

ART. 22
Competenze

1. Sono di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci, oltreché la nomina dei soci:

  1. la designazione della metà dei componenti l’organo di indirizzo;
  2. la formulazione di pareri consultivi e non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
  3. la formulazione di un parere consultivo e non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
  4. l’adozione di eventuali regolamenti integrativi delle modalità di funzionamento dell’assemblea già disciplinati dal presente statuto.
  5. la formulazione di pareri consultivi e non vincolanti sull’approvazione o modificazione dei regolamenti di cui all’art. 5.

2. Per il caso in cui i pareri di cui alle sopra citate lettere b), c), e) non pervengano nel termine di giorni quarantacinque dalla data in cui sarà pervenuta la richiesta, si assumerà comunque la deliberazione in merito agli argomenti di cui ai richiesti pareri.

ART. 23
Presidenza dell’Assemblea

1. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l’Assemblea, formula l’ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto delle modalità di funzionamento dell’organo disciplinate dal presente statuto o da eventuali emanandi regolamenti.

2. Per quanto attiene le adunanze e le prerogative della presidenza, in caso di impedimento o assenza ne assume le funzioni il Vice Presidente, ovvero, per il caso di impedimento o assenza anche di questo, il socio più anziano in età presente in assemblea.

ART. 24
Collegio di presidenza

1. Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente e dal socio più anziano, intendendosi per tale quello di età più avanzata.

2. Il Collegio di Presidenza verifica la sussistenza dei requisiti per l’acquisto della qualità di socio, vigila sulla permanenza degli stessi, vigila sulle eventuali situazioni di incompatibilità con la finalità e il prestigio della Fondazione, dichiara l’intervenuta scadenza della qualità di socio e l’eventuale decadenza da questa qualità.

3. Il Presidente della Fondazione comunica all’assemblea il numero di soci mancanti rispetto al numero massimo di cui all’articolo 18, comma 4, accertato dal Collegio di Presidenza, comunica l’avvio della procedura di nomina dei soci e provvede alla convocazione dell’assemblea per le deliberazioni sulle liste presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 1.

ART. 25
Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei soci deve essere convocata nei tempi utili per lo svolgimento degli adempimenti ad essa spettanti, mediante invio, a mezzo lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax al domicilio dei soci, o anche mediante posta elettronica, anche non certificata, per coloro che abbiano fornito il relativo indirizzo, sette giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le medesime modalità con un preavviso di almeno tre giorni.

3. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

4. Il Presidente dovrà inoltre provvedere alla convocazione dell’Assemblea qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci in carica.

ART. 26
Votazioni

1. In prima convocazione l’Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.

2. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

3. Ogni socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

4. L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti con voto palese. In caso di parità di voti l’esito della votazione si intenderà negativo. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

5. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, arrotondata all’unità superiore, le deliberazioni concernenti:

  • la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie;
  • la formulazione di pareri sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
  • la formulazione del parere per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

6. Le votazioni che riguardano le persone sono effettuate a scrutinio segreto.

7. Per la designazione dei membri dell’Organo di Indirizzo, in caso di parità di voti tra più candidati che abbiano conseguito la maggioranza di voti stabilita nello statuto e si superi con ciò il numero delle persone da designare, si procederà ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

8. Alle riunioni dell’Assemblea partecipa il Segretario Generale con il compito di redigere il verbale e sottoscriverlo unitamente al presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, il presidente nomina un socio con funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO TERZO
Organo di Indirizzo

ART. 27
Composizione

1. L’Organo di Indirizzo è composto da 18 membri così designati:

  1. cinquanta per cento dall’Assemblea dei soci;
  2. cinquanta per cento dai seguenti organismi, enti od istituzioni:
    • uno dal Comune di Città di Castello;
    • uno di concerto tra i comuni di San Giustino, Montone, Citerna, Umbertide, Pietralunga, Monte Santa Maria Tiberina e Lisciano Niccone;
    • uno dall’Azienda Sanitaria Locale;
    • uno dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Città di Castello;
    • uno dall’Università degli Studi di Perugia;
    • uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia;
    • uno dalla Fondazione Palazzo Albizzini – Collezione Burri;
    • uno di concerto fra loro dalle Fondazioni Segapeli, Monti Torrioli e Lascito Cassarotti;
    • uno di concerto tra loro dalle seguenti associazioni di volontariato: Centro Accoglienza San Giovanni per handicappati di Città di Castello, Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere di Città di Castello, Associazione Genitori Oggi di San Giustino, Associazione Cammino della Speranza di Città di Castello, Centro Permanente Solidarietà Civica G. Caterbi, Associazione “Noi di Userna” di Città di Castello, Associazione di Volontariato Ecclesiale di Città di Castello, Associazione Alto Tevere contro il cancro di Città di Castello, Avis comunale di Umbertide, Avis comunale di San Giustino, Avis comunale di Pietralunga, Avis comunale di Città di Castello.

2. Ferme restando le designazioni di competenza dell’Assemblea dei soci, la Fondazione periodicamente verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. Le risultanze del processo valutativo, svolto con modalità disciplinate in un apposito regolamento, sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti l’Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi debbono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

4. La qualità di componente l’Organo di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

ART. 28
Requisiti ed indirizzi per la designazione

1. L’Assemblea dei soci e gli organi dei soggetti cui, ai sensi dell’articolo 26 del presente statuto, spetta la designazione devono attenersi alle indicazioni del regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 9 del presente statuto.

2. I componenti devono essere residenti da almeno tre anni nei comuni indicati nell’articolo 3 dello statuto;

3. I componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza, in nessun organo della Fondazione;

4. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 12;

5. I componenti devono essere scelti tra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo articolo 30.

ART. 29
Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata al soggetto o all’organo del soggetto cui compete la designazione ovvero informa l’assemblea dei soci per le nomine di propria competenza.

2. Il soggetto o l’organo del soggetto chiamato alla designazione deve indicare alla Fondazione un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e nel rispetto delle procedure di scelta stabilite dal regolamento di cui all’articolo 9, comma 2, nel termine di giorni 40 (quaranta) dalla significazione di cui al primo comma.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il presidente della Fondazione richiede al designato di produrre documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnatogli, si ripete la procedura nei confronti dell’ente cui compete la designazione.

4. L’Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e del rispetto delle modalità e delle procedure di nomina di cui all’apposito regolamento, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

5. Qualora il soggetto o l’organo del soggetto cui compete la designazione non provveda entro il termine di giorni quaranta dalla data di ricezione della richiesta, si ripeterà la procedura di cui al comma 1 del presente articolo e se la designazione non perverrà entro trenta giorni dalla nuova notifica, la designazione spetterà al Prefetto di Perugia che provvederà entro trenta giorni dalla richiesta, uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l’ente che ha omesso di effettuare la designazione.

6. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l’interessato affinché esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla stessa nomina.

ART. 30
Requisiti di professionalità

1. I componenti l’Organo di Indirizzo devono essere in possesso di requisiti di professionalità adatti ad un ente senza scopo di lucro; essi devono avere appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o didattico, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

ART. 31
Durata in carica

1. I componenti l’Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni. A proposito della possibilità di conferma per un altro mandato consecutivo, va tenuto presente che le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo.

2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

3. Il mandato del singolo componente svolto per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, non viene computato, tranne il caso di dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

4. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

ART. 32
Competenze dell’Organo di Indirizzo

1. Sono di esclusiva competenza dell’Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

  1. la modificazione dello statuto, sentito il parere dell’Assemblea dei soci;
  2. l’approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di Amministrazione;
  3. la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi eventuali compensi e rimborsi spese acquisendo il parere favorevole del Collegio dei revisori, nonché le modalità di erogazione;
  4. la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi eventuali compensi e rimborsi spese e le modalità di erogazione, nonché l’eventuale revoca dei componenti il Collegio stesso qualora ricorra una giusta causa;
  5. l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
  6. l’accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi nei limiti di legge, e comunque sentito l Collegio dei Revisori qualora l’eventuale accollo riguardi componenti l’Organo di Indirizzo;
  7. l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  8. l’individuazione con cadenza pluriennale dei settori rilevanti nell’ambito di quelli ammessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. 153/1999 e in conformità ai criteri di cui all’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 153/1999, e la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori tra quelli previsti dallo statuto ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell’occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
  9. l’approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
  10. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  11. l’istituzione di imprese ed enti strumentali nonché l’acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali;
  12. l’approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere dell’Assemblea dei soci;
  13. la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l’assunzione dei conseguenti provvedimenti;
  14. la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, i compiti, la composizione ed eventuali compensi. Possono far parte di dette commissioni anche soggetti esterni agli organi della Fondazione. Qualora la delibera preveda l’erogazione di compensi, essa è assunta sentito il Collegio dei Revisori.
ART. 33
Funzionamento dell’Organo di Indirizzo

1. L’Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione.

2. Le adunanze dell’Organo di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione, ovvero, per il caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, da un componente del Consiglio di Amministrazione opportunamente delegato dal Presidente o dal Vice Presidente. Colui che presiede le adunanze dell’Organo di Indirizzo e partecipa in questa veste non ha diritto di voto.

3. La convocazione è dovuta anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti con indicazione dell’argomento che si intende discutere, ovvero venga richiesta dal Collegio dei Revisori.

4. L’Organo di Indirizzo è convocato mediante invio, a mezzo lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori, o anche mediante posta elettronica, anche non certificata, per coloro che abbiano fornito il relativo indirizzo, sette giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione.

5. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche mediante telegramma o altro strumento che dia certezza di ricezione, da inviare almeno 24 ore prima dell’ora della riunione.

6. Qualora siano presenti tutti i componenti e tutti i revisori, nonché il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione, ovvero il membro del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegato, la riunione dell’Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell’ordine del giorno.

7. Qualora il Presidente o il Vice Presidente non provveda alla convocazione dell’Organo di Indirizzo la riunione è convocata dal presidente del Collegio dei Revisori. Verificandosi la detta ipotesi, l’adunanza dell’Organo di Indirizzo potrà essere presieduta dal Presidente del Collegio dei Revisori, in assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, ovvero del Vice Presidente, ovvero del membro del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegato, che parteciperà senza diritto di voto.

8. L’Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei membri in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall’esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

9. I verbali delle adunanze dell’Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e da chi li redige.

ART. 34
Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

2. Salvo che l’Organo di Indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

3. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.

4. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto, l’approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e le loro modificazioni, le nomine alle cariche negli organi della Fondazione, l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

5. Sono prese all’unanimità le deliberazioni concernenti le operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

CAPO QUARTO
Consiglio di Amministrazione

ART. 35
Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

3. Il mandato degli amministratori dura quattro esercizi compreso quello di nomina, con scadenza alla data di riunione dell’Organo di Indirizzo convocato per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio del loro mandato.

4. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo altro mandato. Gli amministratori che hanno svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo, possono essere nuovamente nominati dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

5. Il mandato del singolo componente svolto per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, non viene computato, tranne il caso di dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

6. Alla scadenza del mandato, il Presidente e i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla ricostituzione dell’organo.

7. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l’Organo di Indirizzo per la nomina degli amministratori mancanti. Il mandato dell’amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

ART. 36
Nomina

1. Gli amministratori sono nominati dall’Organo di Indirizzo e devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione.

2. L’Organo di Indirizzo procede alla nomina tenendo presente che almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere residente da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell’articolo 2 dello statuto, tenendo altresì presenti gli specifici requisiti di professionalità, di cui ai criteri di scelta e di nomina rivenienti dall’apposito regolamento, e le caratteristiche dell’attività che la Fondazione espleterà nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascun componente dell’Organo di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione una o più candidature.

4. Gli amministratori revocati o decaduti dalla carica non possono essere rinominati per i successivi quattro anni.

ART. 37
Requisiti di professionalità

1. Gli amministratori devono essere in possesso di esperienza e idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro; essi devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, debbono avere appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o didattico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche con riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

ART. 38
Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, bimestralmente e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l’indicazione dell’ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso, comunque idonee a garantire ai componenti l’organo la possibilità di una effettiva partecipazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

5. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, oppure in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal presidente e da chi redige i verbali.

ART. 39
Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

  1. l’individuazione del Segretario Generale della Fondazione, determinandone le funzioni e la misura del compenso;
  2. la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
  3. la predisposizione del documento programmatico previsionale;
  4. la gestione esecutiva dei deliberati dell’Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi e a quant’altro inerente all’attività della Fondazione;
  5. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale;
  6. l’assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
  7. l’affidamento di incarichi di gestione del patrimonio a intermediari abilitati;
  8. la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
  9. la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti di onorabilità e dell’esistenza di conflitto d’interessi;
  10. la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
  11. l’individuazione degli indirizzi in merito alle società partecipate, alle imprese e agli enti strumentali nel quadro delle linee generali definite dall’Organo di Indirizzo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera l);
  12. la formulazione di proposte all’Organo di Indirizzo in ordine:
    • alle modifiche statutarie;
    • all’approvazione e alle modificazioni dei regolamenti interni;
    • ai programmi di intervento della Fondazione;
    • alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
    • all’istituzione di imprese e enti strumentali;
  13. l’adesione alle organizzazioni nazionali ed internazionali, alle organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie e agli organismi associativi di fondazioni di cui all’articolo 4 del presente statuto, nonché alla costituzione e alla partecipazione a fondazioni di diritto privato di cui al richiamato articolo 4.

CAPO QUINTO
Presidente

ART. 40
resident

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ogni qualvolta venga da esso delegato per singoli incarichi.

ART. 41
Competenze

1. Il Presidente svolge attività d’impulso e coordinamento dell’Assemblea dei soci, dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci, l’Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne dirige i lavori.

3. Il Presidente può assumere qualsiasi determinazione che spetti al Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano motivi di necessità e urgenza e sottopone i provvedimenti così adottati a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

5. Il Presidente può delegare di volta in volta per singoli atti o in via continuativa per categorie di atti la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi della Fondazione, ovvero al Segretario Generale, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

CAPO SESTO
Collegio dei Revisori

ART. 42
Requisiti, nomina ed attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per l’esercizio del controllo legale dei conti.

2. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti; il presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell’art. 2 dello statuto.

3. I revisori durano in carica quattro anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta, tenuto presente che le cariche negli organi statutari non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo.

4. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

5. Il mandato del singolo componente svolto per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, non viene computato, tranne il caso di dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

6. I revisori restano nell’ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

7. Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano d’età, assume la presidenza del collegio.

8. I revisori devono partecipare alle riunioni dell’Organo di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno quattro volte l’anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

10. Il revisore che durante l’esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive che richiedono la loro presenza decade dall’ufficio. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per i successivi quattro anni.

11. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

CAPO SETTIMO
Segretario Generale

ART. 43
Requisiti ed attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Generale della Fondazione, determinandone le funzioni, nonché la misura del compenso

2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei soci, dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti di competenza dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle relative delibere per quanto non riservato dalla legge, dallo statuto o dalle delibere stesse alla competenza di organi della Fondazione o ad altri soggetti. Compie ogni altro atto per il quale gli sia stata conferita apposita delega.

4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nell’ambito della libera professione, ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

5. Al Segretario Generale si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 11, in materia di requisiti generali di onorabilità, 12 in materia di incompatibilità e 13, in materia di conflitto d’interessi.

TITOLO TERZO

ART. 44
Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro dei Soci onorari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale

2. La Fondazione inoltre tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l’espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

ART. 45
Bilancio annuale e documento programmatico previsionale

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativa all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall’Organo di Indirizzo medesimo.

3. Entro quindici giorni dall’approvazione il documento programmatico previsionale è trasmesso all’Autorità di vigilanza.

4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio l’Organo di Indirizzo approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno quindici giorni prima dell’approvazione presso la sede della Fondazione. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

5. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafoglio.

6. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

7. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori entro quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.

8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione la Fondazione si attiene al Regolamento adottato dall’Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 9, comma 5, del D. Lgs. 153/1999. In particolare il bilancio è redatto in modo fa fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono trasmessi all’Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall’approvazione e sono resi pubblici nelle forme indicate al successivo articolo 46.

ART. 46
Trasparenza – Comunicazioni

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Protocollo d’intesa.

TITOLO QUARTO

ART. 47
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. La Fondazione, con decisione unanime dell’Organo di Indirizzo, sentita l’Assemblea dei soci e con l’approvazione dell’Autorità di vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 153/1999.

TITOLO QUINTO

ART. 48
Norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità di vigilanza.

Gli amministratori attualmente in carica, compreso il Presidente, restano in carica fino alla naturale scadenza di quattro anni decorrenti dalla data di nomina.

La durata del mandato di cinque anni per i componenti l’Organo di Indirizzo ha decorrenza immediata e si applica anche ai componenti attualmente in carica.

Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, il Presidente ed il Vice Presidente attuali dell’Organo di Indirizzo divengono membri ordinari di tale organo, sino alla nuova scadenza del loro mandato.

Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, decadono le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell’Assemblea dei Soci.

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall’art. 7, comma 5, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 2, comma 4, del Protocollo d’intesa.

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