Statuto

Statuto
Associazione Palazzo Vitelli
a sant'Egidio

Denominazione – Sede – Scopi

ART. 1

E’ costituita una associazione fra la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO e il COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO denominata “PALAZZO VITELLI A SANT’EGIDIO”.
L’associazione è volontaria ed è costituita quale impresa strumentale della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 6 comma 1 del D.LGS. 17/5/1999 N. 153.

ART. 2

La sede legale dell’associazione è in Città di Castello (PG), Palazzina Vitelli.

ART. 3

L’associazione, senza scopo di lucro soggettivo ancorché organizzata in forma di impresa strumentale sulla scorta dei menzionati disposti legislativi, si propone, nell’ambito di una strumentalità connessa ai fini statutari della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, di svolgere attività rivolta alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di Città di Castello, promuovendone la conoscenza e la diffusione, di promuovere e gestire iniziative utili alla valorizzazione del territorio nell’ambito della tipicità del patrimonio storico, artistico e culturale che ne è l’espressione, di promuovere lo scambio culturale con Enti, Istituti e Associazioni che operano nel campo della valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà, fra l’altro:
a) – stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o in comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
b) – amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) – stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché studi specifici e consulenze;
d) – partecipare ad associazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione, che potrà anche, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli anzidetti organismi;
e) – promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, provvedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire una fattiva collaborazione fra l’associazione e gli operatori dei settori di attività dell’associazione e il contatto con il pubblico degli utenti;
f) – erogare premi e borse di studio;
g) – svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell’associazione;
h) – svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei propri fini, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo WORLD WIDE WEB;
i) – svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dei propri scopi.

Associati

ART. 4
Gli Associati ovvero i Soci

Gli associati si suddividono in tre categorie:
a) – soci fondatori;
b) – soci sostenitori;
c) – soci ordinari.
Sono soci fondatori la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO e il COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO che hanno promosso la costituzione dell’associazione e partecipano alla stipula dell’atto costitutivo. I soci fondatori, oltre al versamento della quota associativa, sono tenuti ad assicurare collettivamente all’Associazione un contributo annuo adeguato e non simbolico. Tale contributo collettivo sarà determinato sulla scorta del fabbisogno riveniente dal bilancio preventivo. Il suddetto contributo potrà essere pagato anche con il finanziamento di specifiche iniziative dell’Associazione o la dazione di determinati beni e servizi individuati dal consiglio direttivo.
Sono soci sostenitori i soggetti pubblici e/o privati che s’impegnano ad aderire all’associazione con un contributo annuo stabilito per il primo quinquennio dal consiglio direttivo. Per i quinquenni successivi il consiglio direttivo ha facoltà di rivedere il contributo annuale dei soci sostenitori. Si acquisisce la qualifica di socio sostenitore con il versamento del primo contributo annuale e la successiva deliberazione del consiglio direttivo. Il mancato versamento del contributo annuale comporta la decadenza dalla qualifica di socio sostenitore, ma non da quella di socio ordinario, fermo restando l’obbligo del socio sostenitore di adempiere esattamente la propria obbligazione. Si decade altresì dalla qualifica di socio sostenitore alla fine di ogni quinquennio, salva la rinnovazione dell’impegno. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.
Sono soci ordinari coloro, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, con contributi, elargizioni, prestazioni d’opera o altro, concorrono al perseguimento degli scopi sociali. Essi sono ammessi con delibera del consiglio direttivo su domanda d’ammissione contenente la dichiarazione di impegno al rispetto dello statuto, delle delibere degli organi dell’associazione, e all’adempimento del contributo stabilito. In caso di inadempimento nella corresponsione del contributo annuale, che sia in termini monetari o in quelli di prestazione di opere o servizi, il socio ordinario decade dalla detta qualità, e la decadenza è deliberata dal consiglio direttivo. La qualità di socio si perde altresì per morte, perdita della capacità giuridica, fallimento, assoggettamento a procedure concorsuali, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo a seguito di atti del socio che abbiano violato norme dello statuto, delibere degli organi sociali o comunque abbiano arrecato danno patrimoniale o non patrimoniale all’Associazione.

Organi

ART. 5

Sono organi dell’associazione:
a) – l’assemblea dei soci
b) – il consiglio direttivo
c) – il presidente
d) – il segretario generale
e) – il collegio dei sindaci

Assemblea dei Soci

ART. 6

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, fondatori, sostenitori e ordinari.
L’Assemblea dei soci delibera:
a) – le modifiche dello statuto su proposta del consiglio direttivo;
b) – l’elezione dei componenti del consiglio direttivo con le modalità di cui al successivo art. 7 e la determinazione del loro compenso;
c) – l’elezione dei componenti del collegio dei sindaci con le modalità di cui al successivo art. 11 e la determinazione del loro compenso;
d) – l’approvazione del bilancio preventivo sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo, ricomprendente l’ammontare del contributo annuale collettivamente esborsando da parte dei soci fondatori, e del contributo annuale dovuto dai soci sostenitori ove e se esistenti, e del bilancio consuntivo;
e) – l’approvazione di eventuali programmi pluriennali di spesa predisposti e proposti dal consiglio direttivo;
f) – lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione;
g) – in merito ad altre materie o argomenti attribuiti dalla legge e dal presente statuto.
L’Assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo, la relazione sull’attività espletata dall’Associazione, e gli eventuali piani pluriennali di programmazione e spese.
L’Assemblea deve altresì essere convocata ogni volta che ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta recante l’ordine del giorno, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima della riunione tramite raccomandata a.r., e- mail o altro mezzo equivalente comprovante l’avvenuto ricevimento da parte del destinatario ed affisso presso la sede dell’associazione.
L’assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un rappresentante dei soci presenti, eletto seduta stante dalla maggioranza assoluta.
L’Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi almeno un’ora dopo), qualunque sia il numero dei presenti e purché sia presente almeno uno dei soci fondatori.
Le deliberazioni di cui alla lettera f del presente articolo devono essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole dei soci fondatori.
Le deliberazioni di cui alle lettere a e d del presente articolo devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti e con il voto favorevole dei soci fondatori.
I soci potranno farsi rappresentare in assemblea da un altro socio o da persona all’uopo incaricata, mediante delega scritta valevole per una sola riunione. Nessun delegato, socio o non socio, potrà disporre di più di una delega.

Consiglio Direttivo

ART. 7

Il Consiglio direttivo è composto da nove membri. Sei membri sono eletti e nominati dal socio fondatore FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, che detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 6 del D.LGS. n. 153 del 17/5/1999, e ciò in forza di specifico accordo nel senso test espresso con l’altro socio fondatore COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, sulla scorta della lettera a n.3 dell’art. 6 citato D.LGS. Tre membri sono eletti e nominati dal socio fondatore COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO. In presenza dei soci sostenitori o ordinari il Consiglio sarà composto da undici membri di cui sette eletti e nominati dal socio fondatore FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, tre eletti e nominati dal socio fondatore COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, e uno dai soci sostenitori e ordinari.
L’elezione e la nomina vengono effettuate in sede di assemblea dei soci, che provvederà conformemente alle designazioni effettuate dai soci fondatori nei suestesi termini, fatta salva la disamina sull’onorabilità dei soggetti designati. Qualora l’assemblea sollevi dubbi o problemi in merito alle comprovate capacità e alla moralità dei soggetti designati, sarà richiesto ai soggetti che detengono il potere di designare, così come sopra indicato, di provvedere ad una nuova designazione.
Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quinquennio uno dei consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione cooptando un nuovo consigliere che sarà indicato dal socio che aveva effettuato la designazione di quello venuto a mancare.
Il consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e, in ogni caso, una volta ogni tre mesi mediante invio dell’ordine del giorno spedito almeno sette giorni prima della riunione. Il Consiglio direttivo dovrà altresì essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Ad esse partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 8
Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
I Consiglio direttivo provvede ad approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo, comprensivo della determinazione dei contributi che gli associati, a diverso titolo, dovranno versare.
In particolare il Consiglio direttivo delibera sulle materie che seguono, essendo l’elenco esemplificativo e non esaustivo:
a) – le proposte di modifica dello statuto dell’Associazione da sottoporre per l’eventuale approvazione all’assemblea dei soci;
b) – i programmi delle attività complessive dell’Associazione, compresi quelli pluriennali;
c) – il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci;
d) – tutti gli atti che comportano variazione del patrimonio;
e) – acquisto accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
f) – eventuale raggiungimento dello scopo sociale o l’impossibilità di conseguirlo con le correlate determinazioni da assumere da parte dell’assemblea dei soci, all’esame della quale verranno portate le relative proposte;
g) – la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente per ragioni di urgenza ed evidente necessità;
h) – la nomina del Presidente dell’associazione;
i) – la nomina del Vice presidente dell’associazione con funzioni di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento;
l)- la nomina del segretario generale e la determinazione delle relative indennità;
m)- l’autorizzazione a stare in giudizio e la nomina di difensori, arbitri, e quanto occorrente;
n)- l’ammontare di eventuali indennità, compresi i rimborsi per attività svolte in favore dell’associazione, sentito il parere del collegio sindacale;
o) – la qualifica di socio sostenitore e la misura del contributo dovuto da questi in ragione di ciascun anno;
p) – la qualifica di socio ordinario e la misura del suo apporto contributivo;
q) – l’ammontare complessivo del contributo dovuto dai soci fondatori in ragione di ciascun anno.

ART. 9.
Il Presidente

Il Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, e, per ragioni di urgenza e necessità è facoltizzato ad adottare atti di competenza del consiglio direttivo, con l’obbligo di sottoporre alla ratifica di questo alla prima riunione utile.
La stessa facoltà è concessa al Vice Presidente per il caso in cui questi, per assenza o impedimento del Presidente, ne assuma le funzioni.

ART. 10
Il Segretario Generale

Il Consiglio direttivo nomina un segretario generale.
Il Segretario generale ha attribuite le seguenti competenze:
a) – esegue le delibere del consiglio direttivo;
b) – cura l’amministrazione del patrimonio;
c) – provvede alle spese deliberate dal Consiglio direttivo nei limiti del bilancio preventivo;
d) – esercita l’attività di indirizzo, direzione e controllo del personale dipendente, ove e se esistente, e di ogni altro collaboratore;
e) – adotta gli atti di gestione del rapporto di servizio del personale ove e se esistente (orari, turni, ferie, ecc..);
f) – partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo con funzione di consulente e verbalizzante, e con funzione verbalizzante anche alle assemblee dei soci.
Il segretario generale resta in carica cinque anni e può essere rieletto. La natura del rapporto si qualifica come prestatore d’opera professionale.

ART. 11
Il Collegio dei Sindaci

E’ costituito da tre sindaci effettivi e da tre supplenti nominati dall’assemblea dei soci. Due sindaci effettivi e due supplenti sono designati dal socio fondatore FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, e un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal socio fondatore COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO.
I sindaci restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei sindaci effettua la revisione amministrativa e contabile dell’associazione e redige una relazione di analisi e commento ai bilanci consuntivi sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci.

ART. 12
Patrimonio e dotazione di gestione

Al conseguimento dei propri scopi l’associazione provvede con il proprio patrimonio e le dotazioni di gestione, che fra l’altro ricomprendono le contribuzioni dei soci fondatori ed eventualmente quelle dei soci sostenitori e ordinari.
Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere incrementati con il contributo di amministrazioni pubbliche, di società e persone fisiche, che con donazioni, eredità, legati, elargizioni in denaro, e altri mezzi potranno partecipare.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi dell’associazione, che non potrà distribuire neppure indirettamente utili o avanzi di gestione o quote del patrimonio o componenti delle dotazioni di gestione.
I soci non hanno diritto sul patrimonio dell’associazione neppure per il caso in cui, dichiarata la sua estinzione o deliberato lo scioglimento, si proceda alla liquidazione.

ART. 13
Bilancio preventivo e consuntivo

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, sarà predisposto e approvato dal consiglio direttivo entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il bilancio sarà messo a disposizione dei soci, che ne potranno prendere visione e ottenere copia, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea che dovrà approvarlo entro il 30 aprile.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo per l’anno successivo.

ART. 14
Estinzione dell’Associazione

L’Associazione si estingue quando lo scopo sociale è stato raggiunto ovvero quando è divenuto impossibile. La proposta di estinzione, deliberata dal consiglio direttivo, deve essere sottoposta a cura del medesimo all’assemblea dei soci che delibera in merito con le maggioranze previste dal presente statuto.
Dichiarata l’estinzione l’assemblea nomina tre membri fra i compenti il consiglio direttivo perché si proceda alla liquidazione del patrimonio.

ART. 15
Devoluzione dei beni

In caso di estinzione dell’associazione e di conseguente liquidazione dei patrimoni, i beni dell’associazione saranno devoluti ad altri soggetti aventi analoghe finalità istituzionali.

Torna in cima