Regolamento per l'esercizio
dell'attività istituzionale
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, disciplina le modalità di intervento della Fondazione nei settori previsti dallo Statuto ed i criteri per l’assegnazionedei fondi ai settori stessi.
Art. 2 Settori di intervento
2.1 Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione delle sviluppo economico.
2.2 Nell’ambito della definizione periodica dei programmi di attività, la Fondazione può periodicamente concentrare gli interventi a favore di uno o più settori fra quelli indicati all’articolo 4 dello Statuto, al fine di rendere più efficace la propriaazione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio di operatività.
2.3 Per l’esercizio 2018 la Fondazione indirizza la propria attività nei seguenti settori rilevanti:
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
nonché nei seguenti altri settori ammessi:
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- sviluppo del territorio.
Art. 3 Principi generali
3.1 Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si attiene a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti con cui entra in relazione.
3.2 La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l’erogazione di somme di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale.
3.3 L’attività della Fondazione è definita prevalentemente secondo linee di programmazione pluriennale.
3.4 la Fondazione può prevedere l’erogazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi che, per la loro dimensione, possono non essere legati ad una specifica programmazione, ma che in ogni caso devono essere riconducibiliai settori di attività individuati nella programmazione.
3.5 Per l’attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da donazioni o lasciti non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché tale scopo rientri tra le finalitàstatutarie; in tale caso tali risorse saranno inserite nell’ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.
Art. 4 Soggetti destinatari di erogazioni
4.1 Gli interventi della Fondazione possono essere deliberati a favore di enti, pubblici o privati, senza fine di lucro aventi natura di ente non commerciale, operanti in uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, comedefinite dall’articolo 1 lettera “g” del decreto legislativo 153/1999 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
Gli enti privati di norma devono essere costituiti per atto pubblico o atto registrato o per scrittura privata autenticata; la Fondazione può anche accogliere domande provenienti da enti o comitati costituiti senza le suddette formalità, se i fini perseguitie l’attività svolta sono ritenuti rilevanti.
4.2 Gli enti od i soggetti promotori devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l’iniziativa per la quale chiedono l’intervento della Fondazione.
4.3 La Fondazione non può destinare più del 5% delle proprie erogazioni annue al finanziamento diretto di persone fisiche.
Art. 5 Modalità di intervento
5.1 La Fondazione opera per lo sviluppo della propria capacità di predisporre, selezionare e mettere in atto i vari interventi e per la migliore valutazione dell’impatto da essi generato.
5.2 La Fondazione può perseguire i propri scopi:
- mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- mediante l’esercizio di imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti; in tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo;
- mediante l’adesione ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione.
5.3 Le richieste di finanziamento di iniziative da parte di soggetti terzi devono essere presentate entro il termine di tre mesi dall’inizio di attività di ogni esercizio 1 gennaio; il Consiglio di Amministrazione può, in caso di necessità ed urgenza,fissare termini di presentazione delle domande diversi da quello sopra indicato.
5.4 La scelta delle iniziative promosse da terzi spetta al Consiglio di Amministrazione che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel Documento di programmazione pluriennale e nel Documento programmatico previsionaleper l’esercizio di riferimento.
5.5 La Fondazione avrà cura di porre in atto adeguate azioni informative od avvisi pubblici, tesi a favorire la conoscenza dei programmi della Fondazione e l’accesso ai contributi.
5.6 Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione saranno comunicate con lettera del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione. Analogamente sarà comunicato al richiedente l’eventuale esaurimento delle risorse finanziariestabilite dall’Organo di Indirizzo. Le decisioni della Fondazione in merito alle erogazioni sono insindacabili ed inappellabili.
5.7 Il beneficiario decade dal diritto all’utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione, qualora il progetto non sia avviato nei dodici mesi successivi alla comunicazione di erogazione, per cause imputabili al beneficiario o per il venirmeno dell’iniziativa. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione che, per progetti impegnativi, potrà concedere una proroga al termine.
Art. 6 Criteri per la valutazione delle iniziative promosse da terzi
6.1 La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessariper la loro realizzazione.
6.2 Per la valutazione delle iniziative, la Fondazione utilizza, ove possibile, metodi e parametri che consentono la confrontabilità dei progetti all’interno dello stesso settore.
6.3 Nell’individuazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell’impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare, anche in relazione aicosti del medesimo, e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
6.4 In particolare, ogni iniziativa di maggior dimensione verrà valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri generali contenuti nel presente regolamento, nonché a quelli ulteriori fissatieventualmente negli avvisi pubblici. La Fondazione, pertanto, terrà conto anche:
- dell’originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l’erogazione;
- dell’esperienza maturata dal soggetto richiedente con attività esercitata stabilmente nello stesso settore o nella realizzazione di progetti analoghi;
- dell’esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza complessiva delle risorse disponibili per il completamento del progetto;
- dell’incidenza nel territorio di operatività della Fondazione;
- della completezza della documentazione fornita.
6.5 La Fondazione valuta complessivamente le richieste giudicate ammissibili e ripartisce tra esse il reddito erogabile secondo un ordine di priorità che tiene conto dei criteri di cui al presente articolo 6.
6.6 Le risorse destinate ad interventi di assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali deboli sono erogate secondo criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
6.7 Nella scelta dei progetti ed iniziative da finanziare in attuazione dei piani organici di intervento di cui all’articolo 2, la Fondazione privilegia, di norma, quelli espressione del territorio di operatività come definito nello Statuto e quindi procuradi estendere gli interventi, in maniera differenziata, su tutto il territorio di riferimento.
Art. 7 Erogazioni pluriennali
7.1 La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano i grado di conseguire un elevato grado di autonomia economica.
7.2 La Fondazione non può destinare più del (20)% del totale delle erogazioni annue a progetti che richiedono il suo contributo per più anni consecutivi.
7.3 L’erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate.
Art. 8 Organi consultivi
8.1 Per la valutazione di progetti caratterizzati da un grado elevato di specializzazione non presente all’interno delle strutture della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nelsettore di competenza; tali esperti svolgono funzione consultiva.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare Commissioni Tecniche e Scientifiche composte da esperti scelti tra personalità di riconosciuta competenza, anche esterni alla Fondazione.
Art. 9 Presentazione delle richieste
9.1 Le richieste di erogazione devono essere consegnate o inviate per posta alla sede della Fondazione in Città di Castello, Via San Bartolomeo, snc (Palazzina Vitelli).
9.2 Le richieste devono essere presentate su apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la documentazione rilevante per lo svolgimento della fase istruttoria e la valutazione dell’ammissibilità.
9.3 La Fondazione consegna o spedisce a chiunque ne faccia richiesta una copia del modello di cui al comma precedente.
9.4 Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà accettare domande pervenute successivamente a tale data, qualora decida di tenere conto delle ragioni che hannodeterminato il ritardo.
Art. 10 Documentazione
10.1 A cura dei soggetti richiedenti, al modello di domanda devono essere allegati, in copia, almeno i seguenti documenti:
- atto costitutivo e/o statuto vigente;
- eventuale atto di riconoscimento della personalità giuridica;
- eventuale iscrizione del soggetto richiedente in pubblici elenchi o registri;
- delibera di nomina dell’organo amministrativo in carica;
- dati del legale rappresentante;
- eventuale certificato di attribuzione del codice fiscale
- più recente bilancio o rendiconto approvato;
- piano finanziario per la copertura dell’impegno di spesa programmato.
10.2 Le domande di erogazione devono contenere la dichiarazione liberatoria per la Fondazione in relazione al trattamento dei dati personali.
10.3 I richiedenti possono inoltre allegare ogni altra documentazione idonea a illustrare il progetto da finanziare,
10.4 La Fondazione non acquisisce alcun documento di propria iniziativa o d’ufficio.
10.5 Le richieste prive della documentazione minima saranno dichiarate inammissibili.
10.6 Le richieste pervenute successivamente al termine di cui al punto 9.4 dell’articolo 9 saranno inserite nell’elenco relativo al periodo successivo.
Art. 11 Richieste formalmente irregolari
11.1 Il Segretario Generale dichiara inammissibili le richieste presentate senza il rispetto dei requisiti di forma minimi richiesti dal presente Regolamento.
11.2 Egli comunica ai richiedenti che la richiesta è stata giudicata inammissibile per mancanza dei requisiti minimi di forma, di norma entro trenta giorni dal ricevimento.
11.3 Il Segretario Generale può invitare i soggetti che fanno pervenire alla Fondazione richieste di erogazione senza utilizzare il modello o con modello incompleto o senza allegare la documentazione minima indicata a riproporre la richiesta in formacorretta o ad integrare il modello o la documentazione.
Art. 12 Attività di controllo
Il Collegio dei Revisori della Fondazione esercita la vigilanza sulla destinazione delle erogazioni. Allo scopo, può acquisire ogni dato utile dagli archivi della Fondazione, nonché dai beneficiari delle erogazioni per il tramite del Segretario Generale.